lunedì 15 aprile 2013

UN SOGNO PER TUTTA LA SOCIETA' CIVILE by "Contro la Caccia e per il rispetto della Biodiversità-fb group"


"LEGGE 03 febbraio 2013, n. XX
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’abolizione del prelievo venatorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dell’UMANITA’ ed è tutelata nell'interesse della comunità MONDIALE e della Biosfera tutta.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è ABOLITO ipso iure poichè in totale contrasto con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e arreca danno effettivo alla Biodiversità.

Art. 2.
(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia NON viene più rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di alfabetizzazione per ex-cacciatori, essendo questi ultimi, notoriamente, in grave deficit culturale e formativo.

Art. 3
(Associazioni venatorie)
1. Le associazioni venatorie vengono sciolte d’imperio a norma delle leggi e della Costituzione della Repubblica.
2. Gli iscritti alle associazioni medesime, che siano in regola con le quote associative per i cinque anni precedenti l’anno di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati fino alla terza generazione a rifondere i danni causati dall’immissione di fauna alloctona negli habitat nazionale al solo fine del loro diletto.
3. L’eradicazione incruenta delle specie richiamate al precedente comma, con particolare riguardo alla specie cinghiale (Sus scrofa sp.), rimane di compito esclusivo degli stessi soggetti già richiamati e sarà da attuare esclusivamente a MANI NUDE, pena l’immediata espulsione dal territorio della Repubblica per anni quindici.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo sono garantiti sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura.
Art. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono SOPPRESSE.
2. Si fa obbligo per i concessionari, sotto la supervisione delle regioni, che le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 siano trasformate in oasi permanenti di tutela.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero appartenenti a specie consentite, saranno affidati ai servizi sociali per un periodo non inferiore ad anni tre.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli Interni, tutte le armi da caccia, di qualsivoglia tipologia e fattura, dovranno essere inviate in fonderia per la distruzione, previa identificazione dei proprietari a carico dei quali spetta l’onere economico per l’intera operazione.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della stessa, pena lo scioglimento immediato dei rispettivi consigli ed il commissariamento per mesi otto.

Art. 5
(Disposizioni finali)
1. E' abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge.
3. Le guardie venatorie afferenti alle disciolte Associazioni Venatorie, sono soggette all’obbligo di dissodare terre in Mozambico per anni due.
4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è RIPRISTINATO in direzione restrittiva e assoluta.

Data a Roma, addì 03 febbraio 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli"

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